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MILIEUDEFENSIE ET AL. CONTRO SHELL: IL PRIMO PASSO PER UNA RIVOLUZIONE GIURIDICA

Aggiornamento: 29 apr

Il 26 maggio 2021 La Corte distrettuale de L’Aja ha emanato una sentenza che non esitiamo a definire storica. Infatti, per la prima volta nella storia, il Tribunale ha condannato una multinazionale, la Royal Dutch Shell, a tagliare le sue emissioni di gas ad effetto serra del 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030, in anticipo rispetto alla previsione di Shell di raggiungere tale obiettivo entro il 2050.


La sentenza arriva alla fine di una causa iniziata dal 2018 da sei organizzazioni ambientaliste olandesi, tra cui Milieudefensie, la filiale olandese di Friends of Earth, e da oltre 17 mila cittadini olandesi. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di stabilire che il volume annuo delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività di tutte le aziende e le società che insieme costituiscono il gruppo Shell rappresenti un atto illegale nei confronti delle organizzazioni ambientaliste e dei cittadini olandesi, e di condannare Shell alla riduzione delle emissioni.


L’azione è stata intentata contro la società Royal Dutch Shell, società capofila del Gruppo Shell che include numerose altre società filiali, le quali operano in tutte le parti del mondo. Il procedimento è stato però incardinato in Olanda in quanto è lo Stato in cui ha sede la società capogruppo, poiché è quest’ultima a stabilire la policy generale del Gruppo Shell, ed in particolare le pratiche legate alla tutela ambientale ed al cambiamento climatico. La sentenza esamina approfonditamente tutti i report e i documenti interni emanati da Shell riguardanti la tematica, per poi concludere che, in definitiva, più che la montagna di documentazione, documentari, suddivisione del lavoro in gruppi tematici, a contare davvero sono i fatti, ossia l’impegno concreto di Shell nella riduzione delle emissioni.


Ciò assume particolare rilevanza se si considera che proprio Shell ha sottoscritto l’Accordo di Parigi del 2015, il cui obbiettivo generale era di contenere l’aumento della temperatura globale di 1.5 gradi centigradi, vincolandosi, dunque, a contribuire con il suo operato al raggiungimento di questo obbiettivo. E tuttavia, Shell figura senza alcun dubbio nell’olimpo dei grandi inquinatori: secondo il Carbon Majors Database, tra il 1988 e 2015, Shell si è classificata al 9° posto tra le imprese maggiormente responsabili per il rilascio di emissioni di gas serra in atmosfera. La multinazionale è inoltre ritenuta all’origine dell’1% delle emissioni di gas serra generate ogni anno, una cifra elevatissima, considerando che è attribuibile ad una singola impresa.


Le basi giuridiche sulla quale Shell è stata condannata sono, da una parte, il mancato rispetto dei diritti umani alla vita e al rispetto della vita privata e famigliare, derivanti dall’interpretazione del dovere di diligenza stabilito dal Codice Civile olandese. Quanto stabilito è importantissimo, perché la Corte olandese ha riconosciuto l’impatto devastante del cambiamento climatico sui diritti umani; ciò parrebbe scontato e di immediata percezione, ma nella maggior parte dei casi – e la giurisprudenza italiana ne è assidua sostenitrice- è richiesto un effetto immediato e diretto sulla vita dei cittadini. Non è dunque considerata adeguata la semplice esistenza del cambiamento climatico se i danni da esso derivanti non hanno prodotto danni diretti sulla vita o sulla proprietà del soggetto. Con questa sentenza, la cui introduzione comprende numerosi paragrafi dedicati alla spiegazione degli effetti del cambiamento climatico sui Paesi Bassi e sull’Europa in generale, viene scardinato il macchinoso meccanismo di cui sopra. In merito a ciò, la sentenza riporta quanto affermato dallo UN Human Rights Committee: “il cambiamento climatico e la degradazione ambientale costituiscono tra le minacce più serie ed incalzanti alla possibilità per le generazioni presenti e future di vedersi garantito il diritto alla vita”, richiamando così anche il principio di equità intergenerazionale, tanto fondamentale quanto sempre più compromesso.


Inoltre, Shell è stata condannata anche per il mancato rispetto delle norme di soft law da questa sottoscritte, ovverosia i Principi Guida dell’ONU su imprese e Diritti Umani, il Patto Globale Onu, e le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali; ciò a riprova del fatto che anche questi strumenti, seppur di soft law, possono e debbono essere usati dalle Corti per condannare le stesse imprese multinazionali che li hanno sottoscritti.


La sentenza sostiene inoltre che le imprese multinazionali -e non solo gli Stati- hanno il dovere di rispettare i diritti umani, e ciò significa che queste devono elidere l’impatto negativo che la loro attività produce sui diritti umani, intraprendendo azioni concrete. Ciò a prescindere dalle azioni degli Stati, il cui dovere di rispettare i diritti umani non diminuisce gli obblighi delle multinazionali in questo senso.


Shell, come c’era da aspettarsi, ha annunciato che farà ricorso; la sentenza potrebbe essere quindi ribaltata in appello. Tuttavia, nulla potrà sminuire l’importanza storica del precedente costituito da questa sentenza, che tra l’altro dimostra il ruolo fondamentale che possono giocare i Tribunali nella lotta al cambiamento climatico. Possiamo sperare che sia appena la prima di moltissime altre.

A cura di Virginia Cuffaro

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